Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge detta nuove e più sistematiche norme volte a razionalizzare l'utilizzo del contrassegno di disabilità anche attraverso l'introduzione di disposizioni più puntuali in merito alla concessione impropria di tale contrassegno e alle sanzioni conseguenti ad un uso scorretto dello stesso.

      Lo status di invalido comporta il riconoscimento di veri e propri diritti soggettivi in capo ai soggetti portatori di handicap. La stessa Corte di Cassazione ha qualificato il diritto al rilascio del cosiddetto «contrassegno invalidi» come un diritto soggettivo, configurando in tal modo l'esistenza di un più generale diritto soggettivo - quello della mobilità del disabile - non subordinato ad alcuna discrezionalità amministrativa.
      Il diritto alla mobilità del disabile rende, dunque, effettivo l'esercizio della libertà di movimento per coloro che hanno una riduzione della capacità motoria e percettiva, attuando così anche le norme costituzionali tese al superamento di qualsivoglia forma di disuguaglianza tra i cittadini e di discriminazione personale o sociale.
      L'effettivo esercizio di tale diritto soggettivo obbliga, pertanto, lo Stato non solo ad astenersi dal porre in essere limitazioni della libertà di movimento per coloro che sono in grado di circolare e soggiornare liberamente, ma anche a predisporre tutte le misure atte a rendere possibile e concreta, cioè effettiva, la libertà di movimento per chi, a causa delle proprie condizioni personali, ha una ridotta capacità di movimento e di soggiorno. Tra

 

Pag. 2

l'altro, tale impegno attivo dello Stato è un adempimento dell'obbligo dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
      Una espressione di questo impegno è il rilascio del contrassegno invalidi che legittima a fruire delle agevolazioni nella circolazione e nella sosta del veicolo.
      In quest'ottica, la presente proposta di legge mira a fornire al problema della mobilità dei disabili una soluzione culturale oltre che tecnica, tenendo anche conto del fatto che le limitazioni all'uso dell'auto privata per queste persone comportano una vera e propria lesione dei diritti fondamentali: è noto infatti, che l'uso dei mezzi pubblici è per i disabili più un handicap che un reale contributo alla necessità di spostarsi.
      Da sottolineare, inoltre, che il presente intervento legislativo viene a colmare una lacuna della normativa vigente in materia dalla quale derivano alle persone disabili notevoli difficoltà: è prevista, infatti, l'istituzione di un contrassegno secondo un modello conforme alle indicazioni contenute nella raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, in modo da scongiurare - nel caso la persona disabile si trovi a viaggiare negli Stati dell'Unione europea con la propria auto - spiacevoli fraintendimenti ed evitare così ulteriori disagi a queste persone che devono affrontare già nella quotidianità ogni sorta di problemi.
      L'articolo 1, dunque, individua i soggetti che possono beneficiare del rilascio del contrassegno nonché la durata di questo (permanente o temporaneo a seconda del tipo di patologia) e la sua validità.
      L'articolo 2 detta disposizioni relative all'esposizione del contrassegno nel veicolo utilizzato dal titolare disabile.
      L'articolo 3 precisa che anche il contrassegno per disabili temporaneo - come quello permanente - deve avere le caratteristiche delineate nella citata raccomandazione del Consiglio nonché recare ben visibile la lettera «T» e la data di scadenza.
      Gli articoli da 4 a 6 dispongono in merito al rilascio del contrassegno, individuando nel sindaco del comune di residenza il soggetto pubblico al quale deve essere inoltrata la domanda e l'allegata certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza nonché le patologie ed i requisiti per il rilascio del documento, specificando che, nel caso di disabilità temporanea, il competente ufficio della ASL rilascia una certificazione in relazione alla patologia ed al tempo previsto per la guarigione o per un miglioramento. Avverso le certificazioni della ASL, ai sensi dell'articolo 8, è possibile presentare ricorso, in relazione al quale l'interessato può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione dei disabili alla quale aderisce.
      L'articolo 7 dispone in relazione al rinnovo del contrassegno permanente, specificando che, qualora la richiesta sia stata fatta prima della scadenza del documento, nelle more del rinnovo il richiedente può usufruire del contrassegno scaduto esibito unitamente alla domanda di rinnovo.
      L'articolo 9 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo sia per la domanda di rilascio e di rinnovo sia per il contrassegno medesimo, nonché da eventuali tasse comunali e dalle spese di segreteria in favore di coloro ai quali viene rilasciato il contrassegno disabili permanente; gli invalidi totali e permanenti, inoltre, sono esenti dalle spese relative al rilascio e al rinnovo della certificazione medica. Lo stesso articolo 9 prevede accertamenti mirati e verifiche a campione che sono a carico dell'ente richiedente, ma alle quali l'invalido non può rifiutarsi di sottoporsi, pena la revoca del contrassegno di disabilità.
      L'articolo 10 prevede corsi di formazione per il personale delle ASL preposto agli accertamenti delle disabilità, che danno diritto all'accreditamento di punteggi nell'educazione continua in medicina.
      Gli articoli 11 e 12 dispongono in merito alle sanzioni da comminare in caso di utilizzo del contrassegno scaduto oppure senza averne titolo ed in caso di occupazione o ostruzione delle strutture deputate a favorire la mobilità dei disabili.
      L'articolo 13 regola l'istituzione e la composizione delle commissioni comunali
 

Pag. 3

che devono esprimere un parere sulla realizzazione dei parcheggi generici e di quelli personalizzati.
      Per quanto riguarda i parcheggi generici, l'articolo 14 dispone che ad essi sia destinata una percentuale del 5 per cento sulla disponibilità complessiva; nelle aree di parcheggio aperte al pubblico e nelle aree private di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 15, la riserva di posti auto gratuiti per i veicoli muniti di contrassegno disabili è di uno ogni cinquanta.
      L'articolo 16 prevede che i parcheggi personalizzati possano essere concessi solo in presenza di effettiva necessità.
      L'articolo 17 stabilisce che l'accesso ai centri storici e alle zone a traffico limitato deve essere sempre consentito ai disabili su veicoli muniti di regolare contrassegno a meno che ci siano motivi particolari legati alla sicurezza e all'ordine pubblico, di cui le autorità devono dare tempestiva comunicazione.
      L'articolo 18, infine, dispone che le regioni devono istituire un apposito elenco dei contrassegni disabili nel quale sono annotati i provvedimenti di revoca e sospensione comunicati tempestivamente dalle autorità comunali deputate al rilascio.
 

Pag. 4